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Assessorato alla Partecipazione Democratica, Rapporti con i Quartieri, Nuovi Stili di Vita e Consumo Critico

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Archivio ECOEQUO NEWS Novembre '08
deco Formazione sul tema dei rifiuti.
  Partirà a breve un master dal titolo "Gestione e controllo dell´ambiente: tecnologie e management per il ciclo dei rifiuti", organizzato dalla Scuola superiore S'Anna di Pisa, affiancata da Regione Toscana, Provincia e Comune di Pisa, Cispel Confservizi (l´associazione regionale delle aziende di servizio pubblico) e numerosi altri partner tra cui il Cnr e l´Osservatorio nazionale rifiuti. La scuola Sant´Anna ha inaugurato lo scorso anno questo master ed i risultati sono stati buoni, oggi viene riproposto con l´obiettivo di formare i manager capaci di gestire un settore strategico per il futuro della Toscana». Il master inizierà il prossimo 21 gennaio e si concluderà il 18 dicembre 2009. Le lezioni che prevedono la frequenza obbligatoria, si terranno dal mercoledì al venerdì, con la possibilità di visite didattiche o docenze anche il sabato mattina, per un complessivo di 496 ore di lezione, comprese 50 ore di visite sul campo e 350 ore di tirocinio con tutor. Gli argomenti trattati spazieranno da approfondimenti sulla natura dei rifiuti e sui sistemi di raccolta, alla normativa ambientale, dalla pianificazione territoriale del ciclo integrato alla valutazione del rischio. Si parlerà di discariche e termovalorizzatori, della gestione economica dell´intero ciclo, della bonifica dei siti inquinati e del monitoraggio sui processi in corso, per finire con lezioni di comunicazione e inglese tecnico. « Il master si inserisce nella tradizione del Master in gestione e controllo dell'ambiente, che ha formato oltre 250 esperti del settore ambientale. Le ultime due edizioni sono state dedicate al tema dei rifiuti perchè il settore si sta profondamente trasformando e le imprese e le istituzioni partner hanno evidenziato un fabbisogno di figure che sappiano muoversi in una prospettiva manageriale nella gestione del ciclo integrato». Il master ha un costo di 6.500 euro, ma c'è la possibilità di ottenere borse di studio da parte di alcune aziende di gestione (Teseco, Geofor) che le hanno già offerte, a totale o parziale rimborso, per gli studenti più meritevoli. Il master è destinato ad un minimo di 15 fino ad un massimo di 25 studenti e il termine per le iscrizioni è fissato al 21 novembre. Le domande di ammissione potranno essere inviate da tutti coloro che hanno una laurea di 5 anni in materie scientifiche, ingegneristiche o giuridico-economiche.

Riferimento on-line:
 
pubblicato: 04/11/2008
deco Modifiche al Regolamento edilizio in merito all'utilizzo di fonti di energia alternativa.
  Il nuovo regolamento edilizio del Comune di Firenze, ha modificato la disciplina edilizia sotto tre aspetti di interesse per il settore energetico. Sono infatti, stati introdotti nuovi articoli qui di seguito riportati. Art. 100/bis – Qualificazione energetica degli edifici 1. Fino all’entrata in vigore di specifiche normative di livello nazionale o regionale, in materia di certificazione energetica degli edifici si applicano le speciali disposizioni di cui al presente articolo. 2. Tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia debbono rispettare, in via transitoria, la disciplina di cui all’allegato 8 del PEAC conseguendo progressivamente la seguente classificazione in funzione degli indici di consumo energetico: a) fino al 31/12/2009: classe C (edificio con fabbisogno energetico inferiore o uguale a 70 kWh mq anno); b) dal 01/01/2010 e fino al 31/12/2010: classe B (edificio con fabbisogno energetico inferiore o uguale a 50 kWh mq anno); c) a partire dal 01/01/2011: classe A (edificio con fabbisogno energetico inferiore o uguale a 30 kWh mq anno). Art. 181 - Impianti tecnologici 1. Non è consentito installare impianti tecnologici a vista (quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili) sulle falde delle coperture inclinate. 2. Simili installazioni possono essere ammesse solo nel caso in cui la copertura presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l’impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. 3. La collocazione di detti impianti sulle coperture è in genere ammissibile: - quando posizionati su coperture piane ed occultati da appositi manufatti (in muratura od in metallo) delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l’impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità; tali manufatti devono essere addossati alle eventuali murature emergenti dalla copertura piana e tinteggiati nello stesso colore delle medesime; ove ciò non fosse possibile devono comunque essere realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzarne la visibilità ed a garantirne il miglior inserimento nell’ambiente circostante; - quando collocati sulla copertura di corpi edilizi minori e questi siano posti a quota notevolmente inferiore rispetto alla copertura dell’edificio principale e prospettino su chiostrine o comunque su spazi completamente interni all’edificio; - quando collocati in appositi vani ricavati nello spazio sottostante il piano inclinato della copertura e schermati da idonee grigliature che riprendano le linee del manto di copertura; - quando collocati in corrispondenza di cartelle o murature emergenti dalla copertura ed arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dal basso, a condizione che siano schermati da appositi manufatti (in muratura o in metallo) tinteggiati nello stesso colore della muratura cui sono addossati e delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l’impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità. 4. Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti può derogarsi solo in casi del tutto particolari e con specifica e puntuale motivazione. Alle eventuali istanze in deroga si applicano le prescrizioni di cui all’art. 173, commi da 7 a 9. 5. Le installazioni di pompe di calore ed altri impianti tecnologici che rispettino le prescrizioni di cui al presente Regolamento sono subordinate ai soli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti e la conformità dell’opera alle prescrizioni del presente Regolamento dovrà essere esplicitamente attestata dall’installatore congiuntamente al deposito, presso i competenti uffici comunali, della dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/1990. 6. L’espulsione di aria calda o viziata, proveniente da impianti di condizionamento o trattamento aria, è ammissibile solo quando siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a mt. 4 tra la bocca di espulsione e la parete direttamente antistante; b) vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a mt. 6 tra la bocca di espulsione ed il centro della più vicina finestra della parete direttamente antistante; c) vi sia una distanza, misurata in verticale, non inferiore a mt. 2 tra la sommità dalla bocca di espulsione ed il davanzale delle finestra direttamente soprastante; la velocità dell’aria espulsa, ad una distanza di mt. 2 dalla bocca di espulsione, non sia superiore a mt./sec. 0,20. Art. 181/bis - Impianti a fonti rinnovabili, pannelli solari termici e fotovoltaici, generatori eolici 1. Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia, a far data dal 1 gennaio 2009, il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla previsione di installare contestualmente impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo da garantire una produzione energetica minima di: a. 1 kW per ciascuna unità immobiliare, e per qualunque destinazione d’uso, con esclusione della destinazione d’uso industriale e artigianale, con SUL inferiore a mq 250; b. 2 kW per ciascuna unità immobiliare, e per qualunque destinazione d’uso , con esclusione della destinazione d’uso industriale e artigianale, con SUL compresa tra mq. 250 e mq. 1000; c. 5 kW per ciascun fabbricato con destinazione d’uso industriale e artigianale con SUL pari o superiore a 100 mq ed inferiore a mq. 1000, nonché per ciascuna unità immobiliare, con destinazione d’uso diversa da quella industriale e artigianale, con SUL superiore a mq. 1000; d. 10 kW per ciascun fabbricato con destinazione d’uso industriale e artigianale con SUL pari o superiore a mq. 1000. 2. i fini dell’ottemperanza agli obblighi di cui al precedente comma è consentita, con modalità da stabilirsi di concerto con i competenti uffici comunali, la compartecipazione alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili collocati fuori dal lotto di pertinenza, ovvero l’acquisizione di diritti sui medesimi, purché si tratti di impianti comunque localizzati all’interno del territorio dell’area metropolitana. L’obbligo di cui al comma 1 può dunque essere derogato solo quando si dimostri, con specifica relazione tecnica, la impossibilità tecnica di soddisfare in tutto o in parte le indicazioni di cui al comma 1, anche in forza di quanto previsto dal presente comma. 3. In caso di realizzazione di nuovi impianti termici su edifici esistenti o di sostituzione totale degli impianti termici esistenti, è fatto obbligo di utilizzare fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria; l’impianto deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% su base annua del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici ubicati nel perimetro dei centro storici che, fino all’entrata in vigore del Regolamento Urbanistico, si assume coincidente con quello dell’Invariante strutturale “Inalterabilità dell’insediamento storico urbano” del Piano Strutturale. Tale obbligo può essere derogato, in tutto o in parte, solo quando si dimostri, con specifica relazione tecnica, che le superfici esterne del fabbricato idonee alla collocazione di pannelli non possiedono un albedo sufficiente a raggiungere gli obiettivi obbligatori di cui al presente comma, ovvero quando l’intervento sia incompatibile con le disposizioni del successivi commi 5, 6, e 7. 4. Per il collegamento dell’impianto solare alle singole utenze devono essere predisposti cavedi di opportuna sezione o vani che possono contenere la linea di mandata/ritorno dell’acqua calda sanitaria e relativi collegamenti elettrici. 5. Negli ambiti compresi nella Invariante Strutturale “Inalterabilità dell’insediamento storico urbano” del Piano Strutturale, i pannelli solari termici e/o fotovoltaici installati sulle coperture inclinate debbono essere posizionati in parallelo con la falda di copertura e non impegnare più del 20% della falda stessa; tali pannelli devono inoltre essere realizzati con superfici dello stesso colore della copertura o scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; non è consentita l’installazione a vista di serbatoi di accumulo che dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti. All’interno degli stessi ambiti, nelle aree soggette al vincolo paesaggistico di cui al D.lgsl. 42/2004 recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, possono essere imposte, nell’ambito degli adempimenti procedimentali previsti dal D.lgs stesso, ulteriori limitazioni o prescrizioni. Nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici e fotovoltaici e i loro componenti, non sono soggetti a limitazioni dimensionali, e possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, privilegiando comunque l’installazione nella parte centrale della copertura, o comunque in quella meno visibile dalla pubblica via, dagli adiacenti spazi pubblici, ovvero dagli eventuali punti panoramici individuati ai sensi della Parte Terza del D. lgsl. 42/2004 recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”. 6. Nel perimetro della Invariante strutturale “Inalterabilità del paesaggio storico collinare” del Piano Strutturale, l’installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici deve avvenire prioritariamente a terra o in altra collocazione idonea a minimizzare l’impatto paesaggistico dell’impianto; l’istallazione sulle coperture inclinate è consentita solo quanto non siano possibili collocazioni alternative; gli impianti a terra devono essere realizzati con tecniche che non pregiudichino la reversibilità dell’intervento ed il recupero della fertilità dei terreni. 7. Al di fuori degli ambiti di cui al precedente commi 5 e 6, ferma restando la necessità della autorizzazione paesaggistica nei casi previsti D. lgsl. 42/2004 recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, non è previsto nessun limite alla installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici sulle coperture piane o inclinate, e all’installazione di impianti a terra di potenza inferiore a 20 KW se fotovoltaici, o di sviluppo inferiore a 100 mq. se termici, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 11; gli impianti a terra devono essere realizzati con tecniche che non pregiudichino la reversibilità dell’intervento ed il recupero della fertilità dei terreni. I pannelli installati su coperture inclinate devono avere la stessa inclinazione della copertura; i serbatoi di accumulo possono essere posizionati anche sulle coperture piane o inclinate avendo cura di minimizzare l’impatto con colorazioni coerenti con il colore della copertura, ed escludendo scritte o marchi di fabbrica. 8. Con esclusione degli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della Parte Seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, e di impianti solari termici o fotovoltaici di superficie non superiore a quella del tetto, aderenti o integrati con questo, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici, è da considerarsi intervento di manutenzione ordinaria, non soggetto alla disciplina della denuncia di inizio attività. Per tali fattispecie è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, con la quale l’interessato deve dare atto del rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi 5, 6, e 7, e della acquisizione dei preventivi atti di assenso previsti dalla Parte Seconda e/o dalla Parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ove non espressamente esclusi ai sensi del primo capoverso del presente comma. 9. La conformità dell’opera alle prescrizioni del presente articolo deve essere esplicitamente attestata dall’installatore congiuntamente al deposito presso i competenti uffici comunali, della dichiarazione di conformità previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza degli impianti. 10. In sede di certificazione di abitabilità/agibilità degli edifici, dovrà essere espressamente attestata la sussistenza degli impianti di cui ai commi precedenti la loro idoneità ad assicurare il fabbisogno energetico prescritto. 11. Per la realizzazione di campi fotovoltaici con produzione energetica non legata al fabbisogno dell’avente titolo (per utilizzo residenziale, aziendale o altro), e pertanto da intendersi come attività produttive a tutti gli effetti, si fa diretto rinvio alle previsioni (generali e/o di dettaglio) contenute nel vigente strumento urbanistico; per tali impianti le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo per quanto non in contrasto con tali previsioni. 12. Si intende automaticamente recepita ogni ulteriore semplificazione procedurale disposta da norme statali o regionali emanate successivamente all’approvazione delle presenti disposizioni regolamentari. Per maggiori informazioni,il referente è la direzione Urbanistica del Comune di Firenze: Direttore: Maurizio Talocchini Indirizzo: Via Andrea del Castagno, 3 Telefono: O55 2624580 Fax: 055 2624525 E-mail: direz.urbanistica@comune.fi.it

Riferimento on-line:
 
pubblicato: 13/11/2008

 

 


 




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